PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
BREVI NOTE IN TEMA DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE, DEL SUO MOMENTO PERFEZIONATIVO E DELLE MODALITA’ DI CANCELLAZIONE DELLA RELATIVA TRASCRIZIONE. |
1) Cos’è il pignoramento?Il pignoramento è una ingiunzione fatta dal creditore, e per esso dall’ufficiale giudiziario, al proprio debitore, contenente l’invito ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni (mobili, immobili o crediti) che si assoggettano alla espropriazione forzata.
Esso segna l’inizio della espropriazione forzata, ovverossia di quella fase volta alla soddisfazione coattiva di un credito rimasto inadempiuto. Gli effetti sostanziali del pignoramento sono disciplinati nell’articolo 2913 del codice civile, il quale sancisce l’inefficacia, rispetto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva, degli atti di disposizione (vendita, permuta, donazione ecc) dei beni sottoposti a pignoramento. 2) il pignoramento immobiliare rappresenta una delle forme più diffuse. Esso trova la propria disciplina, quanto all’aspetto procedurale, negli articoli 555 e seguenti del codice di procedura civile. Il citato articolo prescrive sia la notificazione che la successiva trascrizione presso i registri Immobiliari di un atto nel quale si indichino esattamente i beni (immobili) che si intende sottoporre ad esecuzione. In ordine a tali due adempimenti, (notificazione e trascrizione presso i pubblici registri), aventi rilevanza e significato autonomo, si è registrata una difformità di opinioni, sia in dottrina che in giurisprudenza, su quale di essi dovesse considerarsi elemento perfezionativo del pignoramento stesso. La Corte di Cassazione con sentenza in data 20 aprile 2015 n. 7998 (sezione terza civile) pare porre fine al dibattito sopra accennato, e conclude per la rilevanza della trascrizione presso i registri immobiliari quale elemento costitutivo del pignoramento stesso. In altri termini, la recentissima sentenza accoglie e fa proprio l’orientamento prevalente secondo cui la trascrizione nei registri immobiliari è l’elemento centrale del pignoramento immobiliare: senza di essa, afferma la Suprema Corte, il processo espropriativo non può proseguire e non può raggiungere il suo scopo; senza la trascrizione nei registri immobiliari il Tribunale non può infatti dare seguito alla istanza di vendita forzata. La Corte Suprema efficacemente distingue il momento della notificazione da quello della trascrizione, assegnando ad ognuna delle due fasi un ruolo diverso: mentre la notificazione assolve alla funzione di rendere indisponibile il bene pignorato, e di far decorrere il termine di efficacia del pignoramento (che ai sensi dell’articolo 497 del codice procedura perde efficacia qualora nei novanta giorni, dalla notificazione, non è stata presentata l’istanza di vendita), la trascrizione assolve al ruolo indispensabile affinchè il pignoramento stesso realizzi i propri effetti con l’istanza di vendita nel senso che, come sopra detto, senza la trascrizione, l’istanza di vendita, secondo la Suprema Corte, non si può proporre. Ecco quindi che la trascrizione assume un ruolo centrale nell’esistenza del pignoramento stesso. 3) Come si cancella la trascrizione del pignoramento immobiliare? Per cancellare dai pubblici registri immobiliari la trascrizione del pignoramento occorre (salva l’eccezione di cui infra) un provvedimento del Tribunale dell’esecuzione e più precisamente una ordinanza che ne disponga la cancellazione, da annotare, in uno al certificato del cancelliere di mancata opposizione nei termini di legge (venti giorni: articolo 630 codice di procedura civile) da parte di uno dei creditori, a margine della nota di trascrizione del pignoramento. In una sola ipotesi occorre l’atto notarile: quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito, nei temini di legge, della nota di iscrizione a ruolo del medesimo. In tale caso, al fine di procedere alla cancellazione occorre che il creditore dichiari, con atto ricevuto da notaio, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nei termini di legge (quindici giorni: articolo 557 codice di procedura civile) . Al di fuori di quest’ultimo caso ( introdotto di recente, per effetto della legge 10 novembre 2014 n. 162, articolo 18 comma 2 bis, che ha inserito l’articolo 164 ter nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) non è possibile un consenso alla cancellazione del pignoramento immobiliare.
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